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Responsabilità solidale appalti del committente - Studio tecnico Errebi: geometra e perito edile
Lo Studio Tecnico ErreBi opera nelle zone di Signa, Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Scandicci e Lastra a Signa, Prato, Pistoia, Monte Murlo e Monte Lupo.
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Responsabilità solidale appalti del committente

Responsabilità solidale appalti del committente

È stato convertito in legge il DL 17 marzo 2017, n. 25, recante:

Al fine di garantire una miglior tutela dei lavoratori, il provvedimento ripristina integralmente la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori. Con la modifica all’art. 29 del dlgs 276/2003 in base all’art. 2 del dl 25/2017, l’omissione contributiva dell’appaltatore e del subappaltatore determina:

• una responsabilità diretta, seppure solidale, del committente
• il mancato rilascio del Durc da parte dell’Inps al committente

In particolare, le nuove regole riguardano le modalità pratiche di applicazione del regime di responsabilità solidale legate al principio di preventiva escussione. In precedenza, il lavoratore si rivolgeva in primis verso il proprio datore per il riconoscimento dei pagamenti (retribuzione e contributi) e solo dopo verso il committente. Ad oggi, il committente può essere interpellato ancora prima dell’appaltatore; il committente deve pagare direttamente al lavoratore tutti i crediti, fermo restante il diritto di ottenere il rimborso di quanto pagato dall’appaltatore.

Trovi approfondimenti su:

CIRCOLARE 2E/2013 AGENZIA ENTRATE

CIRCOLARE 40e/2012 AGENZIA ENTRATE